A decorrere dal 2018, è disposto l’obbligo di inviare telematicamente all’ENEA le informazioni inerenti gli interventi di recupero edilizio (Bonus casa) che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
 
A tal fine l’ENEA, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo economico sostenibile, ha attivato un nuovo portale (https://detrazionifiscali.enea.it/) da utilizzare per la trasmissione dei dati, oltre a rendere disponibile una guida alla procedura telematica che riporta anche l’elenco degli interventi per i quali va operato l’invio.
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori, intesa come  data del collaudo delle opere o del certificato di fine dei lavori o della dichiarazione di conformità.  Per gli elettrodomestici va preso come riferimento la data di acquisto.
 
Si distinguono due scenari:
  • Per gli interventi con fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo 2019 e pertanto scade il 9 giugno 2019
  • Per i lavori conclusi dopo l’11 marzo 2019, vanno considerati i 90 giorni seguenti la fine lavori.
 
E se non viene inviata la comunicazione? Con la risoluzione n.46 del 18 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla mancata/tardiva trasmissione telematica all’ENEA della comunicazione relativa agli interventi di recupero edilizio (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e all’acquisto di elettrodomestici. In particolare, è stato precisato che il mancato/tardivo invio di tale comunicazione, seppur obbligatoria, non è causa di decadenza dal diritto alla detrazione. L’obbligo di invio esiste, ma il suo mancato rispetto non comporta la perdita degli sconti fiscali.