Siamo giunti al terzo anno consecutivo per l’iniziativa “Lettere di compliance” dell’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo dichiarato di una crescente collaborazione tra l’amministrazione finanziaria ed i cittadini. E’ un po’ quanto accade con le compagnie aeree, che sollecitano i passeggeri in ritardo per l’imbarco, ad affrettarsi: l’Agenzia delle Entrate invia missive con il suggerimento di regolarizzare la propria posizione a tutti coloro che, nel periodo d’imposta 2014, avessero dimenticato di denunciare uno o più redditi nella propria dichiarazione.

Perché e quando si riceve una lettera di compliance?

La lettera può essere ricevuta in tutti i casi in cui l’amministrazione finanziaria rilevi un’incongruenza tra i redditi presenti nella dichiarazione (Modello 730/2015 o Modello Unico2015) e quanto risultante nelle proprie banche dati. La postalizzazione delle comunicazioni è iniziata nel mese di giugno e proseguirà, basandosi su  quanto accaduto negli anni precedenti, fino a fine ottobre. Una durata dell’appello sufficientemente agevole, tutto considerato!

Di quali redditi omessi parliamo?

Alcuni esempi:

  • Redditi da fabbricati derivanti dalla locazione degli immobili (indipendentemente dalla scelta per il regime di tassazione);
  • Redditi di lavoro dipendente e pensione;
  • Assegni periodici percepiti dall’ex coniuge;
  • Redditi di lavoro autonomo o redditi derivanti da collaborazioni occasionali;
  • Redditi di capitale e di impresa.

Come è possibile regolarizzare la propria posizione?

Il contribuente che dovesse ricevere la lettera in questione e ne condividesse i contenuti, ha la facoltà di ricorrere, entro il 31/12/2018, alla presentazione di un modello Unico2015 Integrativo attraverso il proprio cassetto fiscale, oppure rivolgendosi ad un professionista abilitato, come il CAF.

Contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo dovrà provvedere al versamento della maggior imposta dovuta, degli interessi e della sanzione richiesta, in base all’istituto detto del ravvedimento operoso. A partire dal mese di gennaio 2019, ad imbarco concluso, il ricorso a tale modalità di pagamento agevolata (riduzione delle sanzioni ad 1/6 del totale) potrebbe essere precluso.

E in caso di disaccordo con la comunicazione?

In caso di non congruità tra la comunicazione ricevuta e la propria situazione, è facoltà del contribuente presentare un’istanza in autotutela e la documentazione aggiuntiva a supporto della propria tesi direttamente presso l’Agenzia delle Entrate o mediante il canale telematico CIVIS.

Anche in questo caso è possibile ricorrere all’assistenza di un Centro di Assistenza Fiscale per la verifica documentale e la predisposizione del plico da inviare.

E’ possibile ignorare la comunicazione ricevuta?

In caso di mancata replica da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’invio di un avviso di accertamento con la relativa richiesta dell’onere tributario e delle rispettive sanzioni in misura piena, senza sconti. E, in tal caso, il contribuente avrà perso definitivamente il volo!

Per qualunque ulteriore informazione è possibile contattare il Centro Prenotazioni al numero 02/25544777.

 

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Approfondimenti esterni:

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