Settembre con l’inizio delle scuole alle porte. È bene rammentare ai genitori – in particolare quelli di figli che per la prima volta fanno il loro ingresso alle elementari – che il mosaico delle spese d’istruzione si “arricchisce” di un tassello in più, vale a dire quello dei servizi di pre e post-scuola. Già con la Circolare n. 18 del 6 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate aveva dato conferma definitiva circa la detraibilità del servizio di mensa…annoverando tale spesa fra quelle “oggettivamente” riconducibili alla frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, “e quindi detraibili”.

Successivamente, nella Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016, dove si è chiesto all’Agenzia se sia possibile detrarre, unitamente alle spese di refezione scolastica, anche quelle sostenute per i cosiddetti “servizi scolastici integrativi”, e cioè l’assistenza al pasto, il pre-scuola, il post-scuola e il trasporto scolastico, è stata data una risposta positiva, fuorché per il servizio di trasporto. Ribadendo anzitutto che “per quanto concerne il servizio di refezione scolastica (come appunto da Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, ndr), le spese sostenute sono detraibili anche nel caso in cui tale servizio fosse reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola”, l’Agenzia ha inoltre precisato che “anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (…), pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegate alla frequenza scolastica”. La detraibilità, insomma, è assicurata. La stessa cosa, però, non può dirsi per l’eventuale servizio di scuola-bus, “anche se fornito – scrive l’Agenzia – per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Al riguardo, si osserva, infatti, che consentire la detraibilità delle spese di scuola-bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione. Si ritiene, pertanto, che dette spese non siano detraibili”.

Una domanda che a questo punto potrebbero farsi in molti riguarda la documentazione da presentare ai fini del 730. Ebbene, così com’è stato precisato nella circolare di maggio sulla mensa, anche per i servizi di pre/post-scuola è da ritenersi che andrà esibita la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestati al soggetto destinatario del pagamento. Fra l’altro, bonifico o bollettino dovranno riportare nello spazio della causale l’indicazione del servizio reso, il nome della scuola e il nominativo dell’alunno. Potrebbe però capitare che le modalità di versamento siano altre, ad esempio il bancomat o i contanti. In questo caso la detrazione non dovrebbe andar persa, ma a condizione di farsi rilasciare dalla scuola un’apposita attestazione che certifichi l’importo sostenuto dal tal genitore.