Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di grave disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

 

Reddito di cittadinanza

Per limitare gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dal 17 marzo 2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza.

 

Misure in materia di riduzione dell’orario di lavoro - Congedo e indennità

A decorrere dal 5 marzo spetta ad alcuni genitori il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, aggiuntivo a quello ordinariamente previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle scuole.

Il congedo può essere goduto alternativamente da entrambi i genitori, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore complessivamente a quindici giorni.

Il limite dei 12 anni non si applica per coloro che hanno figli con disabilità in situazione di gravità accertata e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza riconoscimento di indennità ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa ai congedi è prevista la possibilità di usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di massimo 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo a decorrere dal 5 marzo e fino alla chiusura delle scuole. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, però successivamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.