Cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario

Per i lavoratori la cui attività è sospesa o ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, è prevista una forma di integrazione salariale a cui possono fare ricorso le aziende a partire dal 23 febbraio 2020 e per un massimo di 9 settimane (e comunque non oltre il mese di agosto).

 

Premio ai lavori dipendenti “in sede”

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020 (che non concorre alla formazione del reddito), pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti effettivamente nella propria sede di lavoro.  Il premio potrà essere corrisposto già con la mensilità di aprile e comunque entro i conguagli di fine anno.

 

Indennità per altre categorie professionali

È prevista un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro in favore di (si citano le categorie principali):

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attivi alla data del 23 febbraio 2020;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago ('Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore di questa disposizione, non titolari di pensione;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione e che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore di questa disposizione.

L’indennità, che è erogata da INPS, non costituisce reddito ai fini IRPEF.