E’ capitato spesso che, alla richiesta di redigere un contratto di affitto, il conduttore (colui che prende l'immobile in affitto) desideri una durata diversa dal consueto 4+4.
La Legge n.431/98, all’art. 5, comma 1 consente la facoltà di stipulare un contratto di locazione di durata inferiore, rispetto a quelli canonici 4+4 o 3+2, in presenza di particolari esigenze, variabili da Comune a Comune.
Stiamo parlando dei contratti transitori.