L’asse ereditario

La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni, come da schema seguente:

  • 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro;
  • 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;
  • 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8%, da calcolare sul valore totale per tutti gli altri soggetti.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 Euro.

 

Talune passività (riferite al defunto o agli eredi) NON entrano nella determinazione della base imponibile:

  • Le spese mediche e chirurgiche (comprese le spese per ricoveri, medicinali e protesi) relative al defunto negli ultimi 6 mesi di vita, purché sostenute dagli eredi (fa fede l’intestazione delle fatture).
  • Le spese funerarie entro il limite di Euro 1.032,00.
  • I debiti inerenti le imprese risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o, in alternativa, dalle scritture tenute dai creditori.
  • I debiti derivanti da lavoro subordinato, compresi T.F.R. e trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione.
  • I debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali, INPS e INAIL.
  • Le somme dovute al coniuge divorziato.
  • Debiti per l’acquisto di beni compresi nell’attivo ereditario.

 

Con una recente disposizione, l’Agenzia delle Entrate (risposta all’interpello n. 342 dell’11 settembre 2020) ha stabilito che anche i mutui contratti dal defunto per la ristrutturazione (non l’acquisto) di edifici di sua proprietà rientrano tra i casi di deduzione.

Vai alla prima parte dell'approfondimento

 

Approfondimento

Servizio Successioni Vai alla pagina del servizio
Scrivici per informazioni o appuntamento successioni@cafaclimilano.it

 

A cura dell'Ufficio Successioni, AcliMilano Servizi Fiscali srl