Dell’ISEE corrente abbiamo parlato più volte in quanto strumento di Welfare in grado di intervenire nelle situazioni di particolare e inaspettato disagio, laddove invece l’ISEE ordinario non può aiutare. In questi giorni, da un tavolo congiunto tra Consulta dei CAF e INPS, sono emersi alcuni chiarimenti in merito alla gestione di questo tipo di pratica, in particolare sulle cause che ne consentono l’utilizzo e sui redditi da prendere in considerazione. Vediamoli insieme

 

Redditi da considerare nel calcolo dell’ISEE corrente

In caso di richiesta di ISEE corrente in presenza della sola variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%, i redditi rilevanti per il calcolo sono:

  1. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
  2.  redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo
  3.  trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito da lavoro dipendente e conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione

 

Variazioni dei contratti di locazione

La cessazione di un contratto di locazione o la sua variazione di canone, pur tale da provocare una variazione della situazione reddituale superiore al 25%, NON è un requisito sufficiente per la richiesta dell’ISEE corrente.

 

Assegni di mantenimento

La diminuzione dell’importo relativo agli assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, può essere condizioni sufficiente per un ISEE corrente se genera una diminuzione della situazione reddituale familiare superiore al 25%

 

Assegni di mantenimento a favore dei figli

In questo caso, la loro diminuzione non rientra tra le casistiche che consentono il calcolo dell’ISEE corrente.

 

Trattamenti esenti da IRPEF che rientrano nel calcolo dell’ISEE corrente

  • Reddito di Cittadinanza
  • Reddito di Emergenza
  • Indennità erogate in conseguenza della situazione emergenziale Covid-19
  • La carta acquisti
  • L’assegno per il nucleo familiare
  • L’assegno di maternità erogato dai Comuni
  • Il Bonus bebè o assegno di natalità

 

Quando bisogna aggiornare un ISEE corrente?

È necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni migliorative della situazione occupazionale e/o nella fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, di qualunque componente il nucleo familiare. In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione. Il nuovo ISEE corrente avrà validità di sei mesi dalla data della presentazione (in sostituzione di precedenti Indicatori correnti già rilasciati dall’INPS).

 

DSU ordinaria e DSU corrente

L’ISEE corrente ha una durata di sei mesi; può essere rinnovato senza presentare un nuovo ISEE ordinario, a patto che il precedente ISEE ordinario sia ancora in corso di validità.

 

Documentazione da allegare

  • documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa (es. lettera di licenziamento o di cessazione della partita iva)
  • le componenti reddituali aggiornate (ad es. le buste paga)

 

A cura dell'Ufficio Comunicazione, AcliMilano Servizi Fiscali srl