La donazione è un contratto, con il quale un soggetto (donante) arricchisce un altro (donatario) a titolo gratuito: in pratica, con tale atto si regala un bene (mobile o immobile) o si assume un’obbligazione. 
Proprio perché si tratta di un “contratto”, è necessario che:
  • il donante sia mosso da “spirito di liberalità”, non deve cioè subire costrizioni o pretendere corrispettivi di alcun genere;
  • il donatario accetti espressamente il bene (o il diritto) donatogli.
L’atto di donazione deve stipularsi davanti a un notaio, alla presenza di due testimoni. Generalmente si fa ricorso alla donazione per due ragioni:
  • è utile per mettere ordine nei patrimoni di una famiglia
  • è un atto più economico di una compravendita

1. Revoca e contestazioni della donazione

Forti limitazioni a questo tipo di contratto, tuttavia, sono date da alcune eventualità che di fatto possono rendere la donazione priva di efficacia, con conseguente restituzione dei beni in natura o dell’equivalente in denaro (se tali beni siano stati nel frattempo ceduti). In quali situazioni ciò può avvenire?
  • Colui che ha donato può revocare l’atto a causa dell’“ingratitudine” del donatario (per gravissime, specifiche condotte previste dalla legge) o in seguito alla nascita di figli;
  • Anche i creditori del donante, se ritengono che la donazione abbia pregiudicato i loro interessi, possono proporre un’”azione revocatoria”;
  • Alla morte del donante, un eventuale erede “legittimario” (coniuge, figli, o ascendenti) può richiedere un’azione di “riduzione” in caso di lesione o cancellazione della quota ad esso garantita dalla legge (la cosiddetta “quota di legittima”) per effetto di donazioni effettuate in vita dal deceduto; in caso di riconoscimento di tale lesione, all’erede è aperta la strada per l’azione di “restituzione”, i cui effetti si potrebbero estendere addirittura ai futuri proprietari (non eredi) dei beni oggetto di donazione. 
Esempio: 
- ALFA dona a BETA un immobile (non tenendo in considerazione la quota legittima di GAMMA)
- BETA vende l’immobile ad OMEGA
- Dopo la morte di ALFA, GAMMA può chiedere la restituzione del bene (o il valore dello stesso) a OMEGA, qualora il patrimonio di BETA non sia sufficiente a ripagarlo della lesione (parziale o totale) della quota legittima
 

2. La prescrizione

La nostra legislazione prevede dei tempi di prescrizione, ovvero un periodo dopo il quale l’effetto della donazione non può più essere cancellato. I tempi variano da situazione a situazione; vediamo i casi più frequenti:
  • la revocazione per nascita di figli si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita del figlio;
  • l’azione revocatoria proposta dai creditori del donante si prescrive in 5 anni dalla data del rogito;
  • l’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive in 10 anni dalla morte del donante;
  • l’azione di restituzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione (termine sospeso, con ulteriore slittamento, qualora vi sia stato un atto di formale opposizione alla donazione).
In sintesi si può stare tranquilli solo qualora siano passati 20 anni dalla donazione e non vi sia stata opposizione da parte degli eredi legittimari.
 

3. Problemi per rivendita e stipula di un mutuo

Proprio perché la donazione è un atto a rischio di contestazione legale, diventa molto difficile rivendere un bene ricevuto in donazione, soprattutto se il nuovo acquirente deve stipulare un mutuo per l’acquisto. Difficilmente le banche garantiscono l’ipoteca su un bene di cui, un domani, potrebbe essere richiesta la restituzione ai legittimi proprietari (di fatto cancellando la garanzia vantata dalla banca stessa).
 
La normativa prevede diversi strumenti per cautelarsi, che devono essere valutati caso per caso (es. risoluzione della donazione per mutuo dissenso, fidejussioni a carico del donante e/o dei legittimari, ecc.). Per questo, è sempre opportuno che, prima di procedere con un atto di donazione, ci si informi adeguatamente sui possibili rischi che questa può comportare, soppesandoli con gli eventuali vantaggi.
 
 

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A cura di Marco, Ufficio Successioni e la supervisione dell'Ufficio Comunicazione di AcliMilano Servizi Fiscali srl