L’obbligo di dotarsi di un Pos – o altro strumento di pagamento elettronico – è stato inserito da tempo, ma con il cosiddetto decreto Pnrr 2 (art. 18 comma 1 del dl 36/2022) sono state introdotte le sanzioni nel caso in cui non si assicuri la possibilità di effettuare il pagamento con tale modalità.

In cosa consiste la sanzione?

L’associazione che non conceda l’utilizzo del pagamento con carte di pagamento elettroniche è passibile di una sanzione pecuniaria amministrativa di € 30 a transazione rifiutata, a cui si deve aggiungere una sanzione variabile del 4% del valore della transazione rifiutata. Non è invece prevista una sanzione se nel corso di una verifica fiscale, per esempio, si accerti la mancanza del Pos.

Chi è obbligato a dotarsi di Pos?

La norma introduce l’obbligo per tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”.

Questo significa che non è tenuta a dotarsi del Pos l’associazione che percepisce esclusivamente quote di adesione e contributi liberali, tuttavia, la formulazione del testo pare estendere il diritto del socio di versare la quota di adesione o un contributo liberale utilizzando un metodo di pagamento tracciabile, anche e soprattutto per usufruire dei vantaggi fiscali in dichiarazione dei redditi.

Invece, le associazioni titolari di solo codice fiscale che realizzano servizi inerenti alle attività istituzionali (ad esempio la quota di iscrizione al corso di teatro o la quota di iscrizione ad una manifestazione sportiva), dietro corrispettivo specifico versato dai propri soci, anche se questi corrispettivi sono stati considerati “decommercializzati” (ex art. 148, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi) restano comunque il prodotto di una prestazione di servizi e quindi volendo adottare un atteggiamento prudenziale ci fa ritenere opportuno doversi dotare di un Pos.

Ovviamente nessun dubbio rispetto all’obbligo di Pos quando l’associazione è titolare di partita Iva.

Si può ancora pagare con i contanti?

L’introduzione del Pos non significa rendere vietati i pagamenti in contanti, per i quali restano in vigore le attuali disposizioni che prevedono:

  • per la generalità dei contribuenti fino al 31 dicembre 2022 il divieto di effettuare transazioni in contanti per importi superiori a 2.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro;
  • per le associazioni e le società sportive in regime 398/1991 l’obbligo di effettuare transazioni tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro. A prevederlo è l’articolo 25 della legge 133/1999.

La disposizione afferma semplicemente il diritto in capo al socio o utente di pagare con questo strumento.

Novità in materia di fatturazione elettronica

Attualmente sono esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le associazioni titolari di partiva Iva che abbiano optato per il regime forfettario legge 398/1991, che nell’esercizio precedente hanno conseguito – dall’esercizio di attività commerciali – proventi per un importo non superiore a 65.000 euro (dl 119/2018, art. 10, comma 01), se non con riferimento alle fatture emesse nei confronti di Pubbliche amministrazioni:

  • a partire dal 1° luglio 2022 per le associazioni che nell’anno precedente hanno “conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000” scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le associazioni titolari di partita Iva a prescindere dal volume d’affari.

Si rammenta, infine, che da quando l’associazione sarà tenuta alla fatturazione elettronica la conservazione telematica riguarderà sia le fatture attive emesse ai clienti (soci inclusi quando destinatari di servizi fiscalmente rilevanti) sia quelle passive ricevute dai fornitori e ciò anche nel caso in cui il fornitore trasmetta anche copia cortesia della fattura elettronica al fine di velocizzare il pagamento.

Ultimi accorgimenti

 Al momento dell’abilitazione del Pos, sarà necessario che venga predisposto, oltre che al pagamento con bancomat, anche il pagamento con almeno una carta di credito; questo perché la norma cita “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.

 Per usufruire dei vantaggi fiscali è necessario essere iscritto al RUNTS e tutte le erogazioni liberali o contributi liberali devono essere incassati con metodo di pagamento tracciabile.

 

Per informazioni o per un appuntamento 02.25544777 e associazioni@cafaclimilano.it

 

A cura di Elisabetta, Ufficio Enti Non Commerciali