Se alla fine di questo travagliato anno scolastico manca ancora qualche mese, il momento di organizzare i documenti di spesa per la dichiarazione dei redditi è ormai alle porte: cosa mettere da parte dunque per detrarre le spese di istruzione scolastica?

 

Di cosa si tratta?

Intanto, definiamo i confini: rientrano in questa categoria le spese per la frequenza (propria o di un familiare a carico) di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, senza distinzione tra istituti statali o paritari privati. Non vi rientrano invece le spese per la frequenza di asili nido e le spese universitarie, che rappresentano altre tipologie di detrazione.

 

Esempi di specifiche spese detraibili

Le spese detraibili includono le tasse scolastiche, i costi di iscrizioni e i contributi volontari versati per i servizi mensa, il pre e il post scuola, il trasporto scolastico, l’assicurazione e i viaggi d’istruzione. Sono inoltre detraibili i contributi versati con la causale dell’ampliamento dell’offerta formativa se richiesti dall’istituto scolastico tramite delibera anche per la frequenza di corsi facoltativi (lingue o teatro, ad esempio) svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. La detrazione delle spese scolastiche non è però compatibile con la detrazione delle erogazioni liberali versate ad istituti scolastici per lo stesso soggetto.

 

Quanto è possibile detrarre?

L’importo massimo detraibile, nella misura del 19%, è di 800 euro a studente. Affinché la detrazione possa essere riconosciuta è necessario che il pagamento sia avvenuto attraverso un metodo tracciabile e che sul documento di spesa risultino, oltre all’importo e alla data, anche il riferimento all’Istituto che eroga il servizio o a cui viene pagato il bollettino, la causale, nonché il soggetto pagatore e il soggetto frequentante.

 

Disturbi specifici dell’apprendimento

Discorso a parte meritano, invece, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti tecnici o tecnologici che facilitino l’apprendimento. Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate che attesti la diagnosi di DSA. Da questa certificazione, o da una prescrizione medica aggiuntiva, deve inoltre risultare il collegamento funzionale tra gli strumenti acquistati e il disturbo dell’apprendimento diagnosticato. Il documento di spesa, intestato al soggetto affetto dal disturbo o al famigliare a cui è a carico, devono sempre riportare il codice fiscale del soggetto a cui è stata diagnosticato il DSA e la natura del prodotto acquistato.

 

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A cura dell'Ufficio Comunicazione, AcliMilano Servizi Fiscali srl