Si è creato molto fermento attorno a questo bonus, previsto dal “Decreto Aiuti” (DL n. 50/2022), che verrà erogato una tantum a determinate categorie di soggetti nel mese di luglio 2022. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i beneficiari, le loro caratteristiche e le modalità di erogazione.

Lavoratori Dipendenti

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti, titolari di reddito imponibile non superiore a 35.000€ e che non siano titolari di trattamenti pensionistici o di reddito di cittadinanza. L’indennità spetta una sola volta ed è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro nella mensilità di luglio.

Pensionati

Il bonus, sempre di 200€, spetta ai titolari:

  • di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • di pensione o assegno sociale;
  • di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

che abbiano decorrenza entro giugno 2022. L’indennità spetta con un reddito personale entro 35.000 €, non concorrono a tale reddito i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e gli arretrati sottoposti a tassazione separata.

Spetta una sola volta e verrà erogata direttamente dall’INPS o altro ente pensionistico nella mensilità di luglio.

Altre categorie di soggetti

Il bonus spetta anche a:

  • Lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (18/05/2022). Per ricevere il bonus sarà necessario presentare domanda presso un Patronato e il bonus verrà erogato a luglio dall’INPS.
  • Percettori di indennità di disoccupazione Naspi o DisColl, in essere al mese di giugno 2022; l’erogazione avverrà in modo automatico da parte di INPS nel cedolino di luglio.
  • Percettori, nel 2022, di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021; l’erogazione avverrà in modo automatico da parte di INPS nel mese di luglio.
  • Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (18/05/2022), iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a 35.000 €. Per ricevere il bonus sarà necessario presentare domanda e il bonus verrà erogato dall’INPS.
  • Coloro che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità previste dai decreti “Sostegni” (articolo 10, commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e “Sostegni-bis (articolo 42, Dl 73/2021); l’erogazione avverrà in modo automatico da parte di INPS nel mese di luglio.
  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a 35mila euro. Il bonus verrà erogato dall’ INPS previa domanda.
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 35mila euro. Il bonus verrà erogato dall’ INPS previa domanda.
  • Lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile; il bonus verrà erogato dall’ INPS previa domanda.
  • Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro; il bonus verrà erogato dall’ INPS previa domanda.
  • Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessun componente percepisca tale indennità una tantum; l’erogazione avverrà in modo automatico da parte di INPS nel mese di luglio.

Modalità di presentazione della Domanda

Sulle modalità di presentazione della domanda, quando prevista, si attende una circolare esplicativa da parte di l’INPS.

L’indennità non costituirà reddito a fini fiscali e previdenziali.

 

A cura degli Uffici Formazione e Comunicazione, AcliMilano Servizi Fiscali srl