Dal prossimo 1° Luglio debutta l’assegno unico come misura unica di sostegno per determinate categorie di soggetti. L'ammontare dell'assegno è individuato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE) e la percezione dello stesso è pienamente compatibile con il reddito di cittadinanza. 
Per questa prima fase, è previsto il solo coinvolgimento dei lavoratori autonomi e i disoccupati che, ai sensi della disciplina vigente, non hanno accesso ai classici assegni familiari. Per queste categorie, infatti, verrà riconosciuto da subito il cosiddetto assegno temporaneo per figli minori, per il quale si attendono ancora le circolari INPS che ne definiscano le modalità di richiesta.
 
L’estensione della misura ai lavoratori dipendenti è invece prevista a partire da gennaio 2022; al momento per loro ci sarà comunque l’aumento dell’importo ANF a decorrere dal prossimo mese di luglio. L’aumento sarà pari a:
- 35,7 euro al mese per ciascun figlio (fino a due figli)
- 55 euro per ciascun figlio (da tre figli in su).
 
 
 

Requisiti dei beneficiari

Il richiedente l'assegno deve inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
  • appartenere ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 50 mila euro.

 

Casi particolari: genitori separati o divorziati

L'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, sempre in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
 

Ricordiamo infine che, tanto per l’Assegno Temporaneo per Figli Minori quanto per l’Assegno Unico non si conoscono ancora i criteri per inoltrare le domande. Rimandiamo a futuri approfondimenti per comprendere le modalità di svolgimento del servizio.

 

A cura dell'Ufficio Formazione e dell'Ufficio Comunicazione, AcliMilano Servizi Fiscali srl