Il Bonus Acqua Potabile è finalizzato a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa / azienda / ufficio e ridurre, contemporaneamente, il consumo di contenitori di plastica.
Il riconoscimento, per il 2021 e il 2022, è sottoforma di credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano ed erogate da acquedotti.
 

Beneficiari 

  • persone fisiche;
  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
che sostengono spese su immobili posseduti / detenuti in base a un titolo idoneo. 
Trattasi dei soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario / titolare di altro diritto reale ovvero in qualità di detentore in caso di contratto di locazione / affitto d’azienda e comodato d’uso.
In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso il credito in esame è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
 

Ammontare del credito d’imposta

 
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo:
  • di € 1.000 per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche private;
  • di € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale, per gli altri soggetti.

 

Anno di competenza della spesa

Ai fini dell’imputazione delle spese va fatto riferimento:

  • per le persone fisiche / lavoratori autonomi / enti non commerciali, nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata al criterio di cassa, che si basa sulla data dell'effettivo pagamento di entrate e uscite. Per i soggetti che hanno optato per il metodo “registrato = pagato”, il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • per le imprese individuali / società / enti commerciali e non commerciali in contabilità ordinaria al criterio di competenza, che si basa sulla data di registrazione di entrate e uscite.
Per i beneficiari diversi dagli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria il credito in esame spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario / postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
L’importo delle spese va documentato da fattura elettronica / documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto beneficiario.
 
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica è considerata valida l’emissione di una fattura cartacea / documento commerciale riportante il codice fiscale del soggetto beneficiario.
 
N.B. Per le spese sostenute fino al 15.6.2021 al fine del riconoscimento del credito:
sono comunque ritenuti validi i pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli tracciabili;
è possibile integrare la fattura / documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.
 
 

Invio della comunicazione

Per le spese sostenute nel 2021, la Comunicazione va presentata entro il 28.2.2022 e l’Agenzia definirà la percentuale del credito utilizzabile entro il 31.3.2022.
Entro 5 giorni dall’invio è rilasciata una ricevuta attestante la presa in carico / scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Nello stesso arco temporale è possibile:
  • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente Comunicazione.
 

Come è possibile utilizzare il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile:
  • dalle persone fisiche private, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo dello stesso o in compensazione tramite il mod. F24;
  • dai soggetti diversi di cui al punto precedente, in compensazione tramite il mod. F24.

 

 

A cura dell'Ufficio Comunicazione, AcliMilano Servizi Fiscali srl