Gli apparecchi acustici rappresentano in molti casi la sola soluzione per sopperire ai problemi di udito, ma la spesa necessaria per acquistarli è spesso parecchio ingente. Poiché gli apparecchi acustici rientrano tra i Dispositivi Medici, il loro acquisto può essere portato in detrazione al 19% in dichiarazione dei redditi seguendo poche e semplici accorgimenti.

Seguendo le indicazioni riportate nella Circolare 19/E del 2021 emanata dall’Agenzia delle Entrate, il punto di partenza è che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Sullo scontrino o sulla fattura, dunque, devono essere riportati i dati del cliente e la descrizione dell’apparecchio acquistato.

La circolare prosegue indentificando gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, aocchiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche come dispositivi medici. Ciò significa che sul documento di spesa è sufficiente che sia attestata la marcatura CE dell’apparecchio, tramite apposita dicitura o scheda tecnica, oppure mediante il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici.

In parole semplici?

Riassumendo e semplificando, per detrarre l’acquisto dell’apparecchio acustico e delle pile necessarie al suo funzionamento dal 730 o dal Modello Redditi è necessario essere in possesso solamente di una fattura o di uno scontrino parlante su cui siano riportati il codice fiscale dell’acquirente, la descrizione dell’apparecchio acustico e la marcatura CE (sostituibile dal codice AD o PI). Non è invece richiesto alcun tipo di prescrizione medica.

Il rimborso ASL

Alcune tipologie di cittadini, come ad esempio gli invalidi civili per ipoacusia, possono ottenere dell’agevolazione dal Servizio Sanitario nazionale che prevedono il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di alcune tipologie di apparecchi acustici. In questo caso, se interamente rimboirsata, la spesa non può essere portata in detrazione. Qualora però il cittadino decida di avvalersi della formula della riconducibilità, sceglendo apparecchi acustici non previsti dal Nomenclatore aggiungendo solo la differenza di prezzo, quest’ultima può essere portata in detrazione se effettivamente rimasta a suo carico.

 

A cura dell'Ufficio Comunicazione, AcliMilano Servizi Fiscali srl