Innanzitutto chiariamo subito il primo aspetto, il più importante: che cosa significa DID? DID è una sigla che sta per Dichiarazione di Immediata Disponibilità ed è la modalità prevista dalla legge per il riconoscimento dello status di disoccupato. Con questa procedura, infatti, la persona comunica ufficialmente di essere alla ricerca di un lavoro (“immediatamente disponibile”).

Solo con il rilascio della DID iniziano ad avere efficacia diritti ed obblighi connessi allo stato di disoccupazione. Chi ha già presentato all’INPS la richiesta di NASPI (indennità mensile di disoccupazione) o di DIS-COLL (stessa cosa della NASPI, ma riservata ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata) ha automaticamente assolto anche l’obbligo di richiesta della DID, ma resta comunque in capo al titolare della NASPI la responsabilità di completare la profilazione sul portale e fissare entro 15 gg dalla presentazione la stipula del patto di servizio presso CPI (Centro per l'Impiego).

Dal 1° dicembre 2017, la DID può essere rilasciata esclusivamente in forma telematica, tramite uno dei seguenti canali:

  • portale ANPAL;
  • Sistemi Informativi Regionali, dotati di apposite funzionalità;
  • portale INPS, contestualmente alla presentazione della domanda di NASpI o DISCOLL

 

Per completare la procedura occorre sottoscrivere il PSP

Per tutti (percettori di NASPI, DIS-COLL e titolari di DID) lo stato di disoccupazione deve poi essere confermato mediante la sottoscrizione di un PSP (Patto di Servizio Personalizzato), all’interno del quale vengono indicate le attività che la persona si impegna a svolgere per la ricerca di un’occupazione.

 

Sospensione o Revoca della DID

Una DID confermata e dunque attiva può essere, a seconda dei casi, sospesa o revocata, specularmente alla sospensione e alla decadenza dallo stato di disoccupazione.

In particolare, la DID si sospende nel caso in cui la persona attivi un rapporto di lavoro subordinato che:

  • abbia una durata fino a 180 giorni
  • che abbia durata prevista superiore a 180 giorni (anche a tempo indeterminato) ma si interrompa prima di 180 giorni.

Interviene, invece, la revoca della DID in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con una durata superiore a 180 giorni rispetto al quale, al termine dei 180 giorni, non sia intervenuta una comunicazione di cessazione. La revoca della DID avviene anche nell’ipotesi in cui un contratto a tempo determinato, con durata inizialmente inferiore ai 180 giorni, sia successivamente prorogato superando tale termine di durata complessiva.

 

Il servizio è svolto dai colleghi del Patronato Acli

https://www.patronato.acli.it/
Per richiedere il servizio utilizzare la mail: immigrazione.mi@patronato.acli.it
Documenti da allegare alla richiesta
  • documento d'identità
  • ricevuta della domanda NASPI
  • codice fiscale
  • numero di telefono. 

 

A cura dell'Ufficio Comunicazione AcliMilano ServiziFiscali Srl, in collaborazione con Patronato Acli Milano