Ad un anno di distanza dalla pubblicazione del nostro articolo Donazione di beni mobili od immobili, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello che può integrare quanto spiegato in precedenza.

Nello specifico, nella risposta 525 del 26 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che :
la rinuncia, a titolo gratuito (in riferimento al Diritto di Abitazione), costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'articolo 1 della Tariffa, allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e del 2 per cento, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto”.

 Ai sensi dell'art. 540, comma 2, del c.c., infatti, al coniuge superstite, anche quando concorre con altri all'eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Il coniuge superstite potrà beneficiare di questo diritto, anche in caso di rinuncia all’eredità.

 Se però, in un secondo momento, volesse rinunciare ai benefici acquisiti, come ad esempio per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, dovrà corrispondere, oltre alle imposte sulle donazioni, anche l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale.

 

A cura della Redazione di AcliMIlano Servizi Fiscali Srl