È ripartita, ormai da qualche giorno, la corsa al rinnovo dell’ISEE. Ma le Attestazioni ISEE non sono tutte uguali!

Partiamo dalla più comune e richiesta: l’Attestazione ISEE per minori, ossia quell’attestazione che viene presentata per richiedere agevolazioni e servizi che riguardano i minori.

Lo stato di famiglia e il nucleo familiare non sempre corrispondono.

Nel caso in cui i figli minori risiedano con entrambi i genitori, il nucleo di riferimento corrisponde con lo stato di famiglia, quindi i documenti da presentare sono relativi a tutti coloro che hanno stessa residenza con il minore.

 

 Ma se i genitori hanno una residenza diversa? O se c’è una sentenza di separazione o divorzio?

 

Dobbiamo fare una distinzione caso per caso.
 

 Genitori coniugati con diversa residenza: i coniugi e i figli minorenni fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE.

Il genitore coniugato non convivente col minore può essere escluso solo in caso di:

  • provvedimento temporaneo di allontanamento
  • esclusione dalla potestà sui figli
  • estraneità economico affettiva accertata dal giudice o dai servizi sociali
  • separazione/divorzio
     

 Genitori separati o divorziati: Il nucleo al quale si farà riferimento per redditi e patrimoni sarà quello in cui il minore risiede col genitore, insieme ad eventuali altre persone con lui conviventi.

Per il genitore non convivente dovranno però essere presentati il codice fiscale e gli eventuali assegni corrisposti per il mantenimento dei minori

 

 Genitori non coniugati con residenza diversa: ai fini dell’ISEE minorenni entrambi i genitori verranno ricompresi nel nucleo familiare del minore.

Il genitore non convivente può essere escluso solo in caso di:

  • sentenza che lo obbliga al versamento di assegni di mantenimento al minore (vedi punto 4)
  • esclusione dalla potestà sui figli
  • estraneità economico affettiva accertata dal giudice o dai servizi sociali
     

 Genitori mai coniugati e non conviventi con sentenza per assegni di mantenimento dei minori: Il nucleo al quale si farà riferimento per redditi e patrimoni sarà quello del minore insieme al genitore ed eventuali altre persone con lui conviventi.

Per il genitore non convivente dovranno però essere presentati il codice fiscale e gli eventuali assegni corrisposti per il mantenimento dei minori.
 

 Genitori mai coniugati e non conviventi: in assenza di motivi di esclusione (vedi punto 3), ai fini dell’ISEE minorenni entrambi i genitori verranno ricompresi nel nucleo familiare del minore.
In alternativa alla presentazione di tutta la documentazione, nell’ISEE del minore potrà essere riportato il solo protocollo dell’Attestazione ISEE elaborata separatamente dal genitore non convivente.

 

 

In caso di dubbi o se devi ancora elaborare il tuo Isee puoi contattarci allo 02/25544777 o cerca la sede Caf Acli a te più comoda.

 

Composizione del nucleo Documenti da presentare
Minore + genitori coniugati con stessa residenza di tutti coloro che risiedono con il minore
Minore + genitori coniugati con diversa residenza di tutti coloro che risiedono con il minore + genitore non convivente 
Minore + genitori separati/divorziati di tutti coloro che risiedono con il minore + ammontare assegni corrispoti dal genitore non convivente e codice fiscale
Minore + genitori non coniugati con diversa residenza di tutti coloro che risiedono con il minore + genitore non convivente oppure protocollo Attestazione ISEE elaborata separatamente
Minore + genitori non coniugati con sentenza per assegni di mantenimento di tutti coloro che risiedono con il minore + ammontare assegni corrisposti dal genitore non convivente e codice fiscale

 

A cura dell'Ufficio Formazione e della Redazione di AcliMilano Servizi Fiscali srl