Il Dl 34/2019 ha modificato significativamente le agevolazioni previste dall’art. 16, comma 1, del Dlgs n.147/2015, riguardante i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia dall’estero.
Tali agevolazioni sono valide a partire dal 2020 e consistono in una importante riduzione del reddito imponibile: il reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono qui la propria residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%, ovvero al 10% per coloro che si trasferiscono in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Altre riduzioni sono previste a seconda di situazioni personali, per esempio figli minorenni a carico del lavoratore oppure acquisto di unità immobiliari ubicate in Italia.
Ovviamente le agevolazioni spettano al realizzarsi di alcune condizioni:
- I lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- I lavoratori si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- L’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.
Il regime è applicabile anche a chi avvia una attività d’impresa in Italia a partire dal 01/01/2020.
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A cura dell'Ufficio Formazione, AcliMilano Servizi Fiscali