E’ passato quasi in sordina, ma a novembre ci sarà un nuovo Bonus.
 
Dopo quello approvato con il “Decreto Aiuti” (Dl 50/2022), che prevedeva un’indennità di 200 euro, è in arrivo il bis: un bonus di 150 euro nella mensilità di novembre.
La prima vera differenza con il precedente è la soglia di reddito, che passa da 35.000 euro a 20.000 euro, con riferimento sempre all’anno 2021. Ricordiamo che dal calcolo del reddito resta esclusa l’abitazione principale (oltre che gli arretrati sottoposti a tassazione separata (ossia gli arretrati per prestazioni da lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, ma percepiti nel 2021).
 

A chi spetterà e con quali modalità di erogazione?

Le modalità di erogazione restano pressoché invariate, così come i soggetti beneficiari.

Lavoratori Dipendenti L’attribuzione avverrà in via automatica, direttamente dal datore di lavoro, assieme alla mensilità di novembre. Il bonus sarà riconosciuto solo una volta, anche in caso di più datori di lavoro e previa autodichiarazione del lavoratore di non percepire altri redditi indicati nell’art.19 del decreto (trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza)
Pensionati L’INPS riconoscerà il bonus in via automatica a tutti coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e residenti in Italia. Sono comprese le pensioni o assegni sociali, invalidità civili, ciechi e sordomuti, il trattamento di accompagnamento alla pensione.
Il bonus sarà riconosciuto solo una volta, nella mensilità di novembre dall’INPS o altro ente pensionistico.
Altre categorie di soggetti L’INPS corrisponderà il bonus anche:
  • Ai lavoratori domestici che al 24 settembre 2022, data di entrata in vigore del “decreto Aiuti Ter”, hanno in essere uno o più rapporti di lavoro
  • Ai percettori di disoccupazione Naspi o Dis-Coll, nel caso in cui l’indennità spetti anche per il mese di novembre 2022
  • Ai percettori di disoccupazione agricola nell’anno 2022 di competenza del 2021
 
 

Dovranno invece farne richiesta:

  • Coloro che hanno in essere al 18/05/2022 (data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”) un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, iscritti alla gestione separata INPS e non titolari di trattamenti pensionistici
  • I lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittente, che hanno svolto attività per almeno 50 giornate nel 2021
  • I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021
  • I lavoratori autonomi privi di partita iva iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile
  • Gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (18 maggio 2022), alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro
  • I nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessun componente percepisca tale indennità una tantum prevista dagli articoli 18 e 19 dell’Aiuti Ter
  • I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS o alle casse di previdenza private
  • I lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10. Commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e Sostegni Bis (art. 42, Dl 73/2021), connesse all’emergenza Covid. Per i collaboratori sportivi che rientrano in tali benefici, individuati dal “decreto Aiuti” (art.32, comma 12, DL 50/2022), provvederà all’erogazione Sport e Salute Spa

 

Le modalità di erogazione del bonus da parte di INPS e dell’ente Sport e Salute Spa saranno rese note entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

 

A cura della Redazione di AcliMilano Servizi Fiscali