Entro 1 anno dalla ricezione delle somme, i singoli Enti beneficiari dovranno redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa, dalle quali emerga in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo di quanto percepito.
Ciascuna amministrazione competente fornisce la modulistica utile alla redazione di queste relazioni e si occupa della loro raccolta. Non sottostanno all’obbligo di trasmissione della relazione esclusivamente gli enti cui spettano importi inferiori a 20.000 euro: è sufficiente che la redigano e la conservino per 10 anni nei propri archivi.
Le amministrazioni pubblicano sui propri siti gli elenchi degli Enti beneficiari e le relative relazioni. Stesso obbligo è in capo al singolo Ente relativamente alla propria posizione.
Citiamo infine i casi per cui è prevista la restituzione delle somme percepite:
- false attestazioni anche di tipo documentale;
- utilizzo del contributo per scopi diversi da quelli perseguiti istituzionalmente o per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione del 5 per mille;
- mancata rendicontazione delle somme;
- mancanza dei requisiti che consentono l'ammissione al beneficio (in seguito a controlli);
- cessazione dell’attività.
Approfondimento
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