Il 10 aprile di ogni anno, in occasione dell’anniversario della nascita di Samuel Hahnemann, nel mondo si celebra la Giornata Mondiale dell’Omeopatia. In Italia, già dal 2002 l’Omeopatia è riconosciuta come “atto medico” e pertanto anche le prestazioni e i medicinali omeopatici possono essere detrattati in dichiarazione dei redditi insieme alle altre spese sanitarie.

Per quanto riguarda i farmaci omeopatici, la detrazione spetta a condizione che la dicitura “Omeopatico” (o “Farmaco/Medicinale Omeopatico”) sullo scontrino parlante sia accompagnato dal codice AIC del prodotto e dal codice fiscale del contribuente che intende detrarlo. Nel caso di farmaci omeopatici per cui non sia ancora stata attivata la procedura di attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco può essere indicata attraverso un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale e attribuito da organismi privati.

Le visite rese da un medico specializzato in medicina omeopatica sono invece detraibili attraverso la presentazione del documento di spesa emesso dal professionista o dalla struttura presso cui si è svolta la visita. Dal 2020, qualora le prestazioni siano state svolte da un professionista privato o presso strutture non accreditate presso il SSN, sarà necessario dimostrare attraverso idonea documentazione di aver eseguito il pagamento attraverso modalità tracciabili (bancomat, carte di credito, bonifico, etc.).

 

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A cura dell'Ufficio Comunicazione, AcliMilano Servizi Fiscali srl