Con l’ultima legge di Bilancio 2022 è stata definita la possibilità per docenti e ricercatori di beneficiare, per ulteriori periodi d’imposta, del regime agevolativo loro riservato. Si tratta di una integrazione al DL 34/2019 che aveva modificato l’art. 44 del DL 78/2010 (norma istitutiva degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero). Questa proroga dei benefici non riguarda però tutti.

Vediamo quindi di specificare a chi è rivolta, in cosa consiste, come vi si accede ed il termine di scadenza.

A chi è rivolta?

Le categorie interessate a questa novità, apportata dalla Legge di Bilancio 2022, sono i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019, ossia che hanno trasferito la loro residenza entro il 2 luglio 2019.

L’agevolazione riguarda sia i cittadini Italiani che  sono stati iscritti all’AIRE, sia i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno trasferito la residenza  fiscale  in Italia prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano beneficiari del regime agevolato previsto dall’art. 44 del  DL 78 del 2010.

I docenti e i ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, possono continuare ad applicare il regime agevolato derivante dall’opzione solo a decorrere dall’anno d’imposta 2022.

In cosa consiste?

Per poter optare per l’estensione dell’applicazione del regime agevolativo fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, l’opzione si perfeziona con   il  pagamento di un importo pari:

  al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili, prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento della richiesta il lavoratore soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:

  • avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo);
  • essere diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

  al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili, prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se, al momento della richiesta, il lavoratore ha almeno tre figli minori (anche in affido preadottivo) e sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Modalità

La modalità di esercizio dell’opzione è diversa a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.

I lavoratori dipendenti possono esercitare l’opzione mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione, oppure, se tale quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, entro il 27 settembre 2022.

Sarà quindi il datore di lavoro ad operare le ritenute sul 10% degli emolumenti erogati (continuando ad applicare la detassazione sul 90% dello stipendio), nel caso in cui i lavoratori al momento dell’opzione abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti.

I lavoratori autonomi, invece, dovranno comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato i versamenti del 10% o del 5% dei redditi di lavoro agevolabili, prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Anche i lavoratori dipendenti, nel caso in cui non venga effettuata la richiesta scritta al datore di lavoro, possono utilizzare la modalità prevista per i lavoratori autonomi.

Scadenze

Il versamento degli importi stabiliti dalla norma deve avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione che, per coloro che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia prima del 2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Se il primo quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro il 27 settembre 2022.

 

Per approfondimento

 Agenzia Dell'Entrate - Lavoratori impatriati

 

A cura della Redazione, AclliMilano Servizi Fiscali