Chi lavora in Svizzera ma risiede in Italia può essere tenuto a dichiarare i propri redditi in entrambi i Paesi. Per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte, Italia e Svizzera hanno stipulato già nel 1974 una convenzione contro la doppia imposizione, che disciplina la ripartizione del potere impositivo tra i due Stati.
Il quadro normativo è stato però aggiornato con il nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023, che ha introdotto importanti novità per i lavoratori frontalieri.
Chi è considerato un “lavoratore frontaliere”?
Nelle convezioni stipulate dall’Italia, un lavoratore è definito frontaliere quando rientra giornalmente o settimanalmente nella propria residenza e svolge attività lavorativa in via continuativa ed esclusiva all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, ad esempio la Svizzera.
A chi si applica il nuovo accordo?
Il nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri tra Italia e Svizzera si applica ai lavoratori che rispettano contemporaneamente i seguenti requisiti:
• residenza fiscale in un Comune entro i 20 km dal confine Italia-Svizzera;
• attività di lavoro di tipo dipendente per un datore di lavoro situato in uno dei Cantoni di confine;
• rientro di norma ogni giorno in Italia.
Come viene tassato il reddito di un frontaliere svizzero secondo il nuovo accordo?
Dal 1° gennaio 2024 l'accordo tra Italia e Svizzera è diventato pienamente operativo a livello fiscale, introducendo il sistema della “tassazione concorrente”.
I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri in corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente vengono interamente tassati in Svizzera per il tramite dell’imposta alla fonte sulla base dell’80% delle aliquote ordinarie.
Successivamente gli stessi redditi vengono tassati anche in Italia sulla base delle aliquote IRPEF ordinarie. Per evitare la doppia imposizione, l’Italia riconosce un credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera.
Sia i frontalieri, come sopra definiti, che i frontalieri “fuori zona” (ovvero che sono residenti oltre i 20 chilometri dal confine) possono dedurre dal reddito imponibile:
• la franchigia fissa che è stata aumentata da 7.500 a 10.000 euro all'anno;
• gli assegni familiari pagati dalle casse di compensazione svizzere;
• i contributi pensionistici e assicurativi considerati come obbligatori in Svizzera;
• i contributi pagati per i prepensionamenti di categoria.
Chi sono i “vecchi frontalieri fiscali” e come viene tassato il loro reddito?
Il nuovo sistema di tassazione non riguarderà i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, ossia coloro che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, data di ratifica formale del nuovo accordo, hanno avuto i seguenti elementi:
• residenza fiscale nei Comuni entro i 20 km dal confine;
• rientro di norma giornaliero tra Italia e Svizzera;
• datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese.
Questi soggetti continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione purché mantengano le predette condizioni.
Come viene tassato il reddito dei frontalieri in presenza di Smart Working?
Se il telelavoro supera il 25% del tempo di lavoro annuo (circa un giorno a settimana), il lavoratore perde lo status di frontaliere e intervengono le seguenti variazioni della tassazione:
• per i "vecchi frontalieri”: si perde il diritto alla tassazione esclusiva in Svizzera. I giorni di telelavoro sono tassati interamente in Italia con aliquote IRPEF ordinarie, rendendo necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi.
• per i "nuovi frontalieri": la Svizzera calcola l'imposta alla fonte sul 100% del reddito (anziché sull’80% come previsto dal nuovo accordo).