La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nota come Rottamazione quinquies.
La misura consente ai contribuenti di saldare le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive, beneficiando di una riduzione su interessi di ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio.
Quali debiti possono essere rottamati nel 2026?
Possono essere rottamati i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Tra i debiti agevolabili rientrano:
• le imposte risultanti da dichiarazioni annuali e liquidazioni ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972;
• i contributi previdenziali dovuti all’INPS, se dichiarati (restano esclusi quelli derivanti da accertamento);
• solo gli interessi e gli aggi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (multe) emesse dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Sono invece esclusi dalla Rottamazione i debiti relativi a carichi derivanti da:
• accertamenti esecutivi (41bis);
• avvisi di liquidazione (es. recupero prima casa, successioni);
• avvisi di recupero crediti di imposta;
• atti di contestazione separata delle sanzioni.
Come faccio a presentare la domanda per la Rottamazione Quinquies?
Prima di fare domanda di adesione alla Rottamazione Quinquies è possibile richiedere il Prospetto Informativo, dove sono elencati i debiti a carico del contribuente. Questo consente di verificare quali debiti possono effettivamente rientrare nella richiesta.
La domanda di adesione alla Rottamazione va presentata entro il 30 aprile 2026, in modalità telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, indicando il numero delle rate.
Quali sono le modalità di pagamento?
Il pagamento può avvenire:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
• in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali a partire dal 31 luglio 2026. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
Attenzione: In caso di omesso o insufficiente versamento della prima e unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale, la richiesta di Rottamazione decadrà. Questo significa che i versamenti effettuati verranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute e non sarà più possibile beneficiare delle agevolazioni previste dalla Rottamazione-quinquies, né in termini di riduzione di interessi e sanzioni, né di pagamento rateale.