I.M.U., imposta municipale unica, ex IUC, ex ICI o più semplicemente imposta sugli immobili
Ma per quali immobili? Chi deve pagare? Quanto? Quando? Facciamo un po' di chiarezza.

 

 Per quali immobili?

Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

  • fabbricati diversi dall'abitazione principale dove non si ha, quindi, la residenza anagrafica e la dimora fisica;
  • abitazioni principali signorili, cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

 

 Chi deve pagare?

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili concessi in locazione.

 

Restano esonerate dall’imposta:

  • Le abitazioni principali e le relative pertinenze
Per abitazione principale si intende l’immobile dove il possessore dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica, ad eccezione delle abitazioni di lusso, categoria A/1, A/8, A/9
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono, invece, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, soffitti, autorimesse, tettoie, ecc.): in questo caso possono essere esonerate nella misura di una per categoria (1 C/2, 1 C/6 e 1C/7). In caso di due pertinenze di categorie C/2, potrebbe essere esonerata una sola pertinenza, che normalmente è quella con la rendita più elevata;
  • fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all.art.5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

 Nel caso di acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale, l’imposta è dovuta per il periodo che intercorre dal rogito alla data di trasferimento della propria residenza nell’immobile

 

  Quanto si deve pagare?

Ogni contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta secondo la propria quota di proprietà e in rapporto al numero di mesi di possesso o detenzione.

 

 Quando si deve pagare?

Prima della prossima scadenza, 16 dicembre, si dovrà effettuare il ricalcolo del dovuto su base annua, tenendo conto delle eventuali nuove aliquote deliberate dai singoli comuni.

Ovviamente, al netto di quanto già pagato con l’acconto del 16 giugno (calcolo effettuato sulla base delle aliquote dell’anno precedente)

 

Per qualunque informazione aggiuntiva o per il calcolo del vostro saldo, cercate qui l’ufficio Caf Acli Milano più vicino oppure chiamate il numero 0225544777

 

A cura della Redazione di AcliMilano Servizi Fiscali Srl