Una delle notizie più belle e vantaggiose tra quelle portate dal Decreto Rilancio è senz’altro quella che riguarda il campo di applicazione del cosiddetto Superbonus. Detrazione al 110% per alcuni interventi “trainanti”, con possibilità di estensione ad altre tipologie di spesa. Possibilità di sconto in fattura e cessione del credito, ma solo in seguito ad asseverazione tecnica e a riconoscimento del visto di conformità da parte di un intermediario riconosciuto, come ad esempio il CAF

 

Di cosa si tratta?

E’ l’innalzamento al 110% della detrazione riconosciuta per le spese, sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, per interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici installate all’interno degli edifici.

Più nel dettaglio, il superbonus si applica ad una serie di interventi, cosiddetti trainanti. La definizione deve essere letta nel senso che tali interventi possono vedere applicata la detrazione del 110% anche se realizzati da soli, mentre funzionano da estensione del beneficio anche per altre spese se realizzate contestualmente ad essi.

Gli interventi trainanti sono:

  • Quelli che intervengono sull’isolamento termico degli edifici
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • Gli interventi antisismici

Gli altri interventi cui può essere applicato il superbonus se realizzati insieme con quelli elencati di sopra sono invece:

  • Gli interventi di efficientamento energetico compresi nel cosiddetto ecobonus (solo a titolo di esempio: schermature solari, riqualificazione energetica degli edifici, pannelli solari)
  • L’installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • L’installazione di sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici

Un requisito fondamentale è che gli interventi di efficientamento energetico trainanti, realizzati da soli o insieme ad altre forme di riqualificazione, devono assicurare alternativamente:

  • Il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.
  • Il rispetto dei requisiti minimi che saranno oggetto di apposito decreto ministeriale.

 

Sconto in fattura e Cessione del Credito

Al fine di agevolare ulteriormente la realizzazione degli interventi, minimizzando al contempo la spesa economica per sostenere gli stessi, il Decreto ha altresì stabilito la possibilità di avvalersi di due importanti meccanismi finanziari:

  • Lo Sconto in Fattura, vale a dire la possibilità di fruire immediatamente del beneficio ottenendo uno sconto sulla fattura presentata dai fornitori di beni e servizi (il fornitore otterrà a sua volta un credito pari al 110% dell’importo scontato in fattura)
  • La Cessione del Credito, derivante dall’applicazione della detrazione, a istituti di credito o altri intermediari finanziari

Trattandosi di una normativa di particolare favore, tuttavia, per l’applicazione sono richiesti due ulteriori adempimenti oltre quelli normalmente previsti dalle norme fiscali:

  • Il riconoscimento del visto di conformità da parte degli intermediari riconosciuti, tra i quali i Centri di Assistenza Fiscale
  • L’asseverazione di un tecnico abilitato per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

E’ stato annunciato che l’ENEA sarà l’ente preposto ad effettuare controlli di rispetto delle norme, sia di tipo documentale che mediante sopralluoghi nei siti oggetto dell’intervento.

 

Recupero della spesa con il modello 730 o il modello Redditi

La nuova detrazione del superbonus è fruibile come di consueto anche inserendola in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso le spese diventeranno recuperabili in 5 quote annuali di pari importo.

 

Casi di non applicabilità

  • Gli interventi di riqualificazione energetica non eseguiti insieme ad una delle tipologie di interventi trainanti non possono usufruire del superbonus, ma possono comunque ricadere nelle ipotesi di detrazione che vanno dal 50% all’85%
  • Impianti fotovoltaici o strutture per la ricarica di veicoli elettrici non rientranti nelle categorie di quelle riconosciute per l’applicabilità del superbonus. In questo caso la spesa rientra comunque nell’applicazione del 50%
  • Non sono agevolabili i lavori effettuati su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire le abitazioni civili di pregio

 

Nelle prossime news approfondimenti sulle tipologie di interventi agevolabili, sui beneficiari e sui limiti di spesa.

 

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A cura dell'Ufficio Comunicazione e dell'Ufficio Formazione di AcliMilano Servizi Fiscali