Il voucher ricevuto in qualità di rimborso per la sospensione di spettacoli cinematografici e teatrali causata dall’emergenza Covid-19 può essere convertito in erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del credito di imposta noto con il nome di Art-Bonus. Come precisato dalla risoluzione n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 15 luglio, l’Ente organizzatore dell’evento annullato dovrà rilasciare un’attestazione in cui siano espliciti importo, causale e carattere liberale della donazione

Il voucher

Il Decreto Rilancio ha stabilito che l’annullamento degli spettacoli causa emergenza sanitaria non darà diritto ad un rimborso in denaro di quanto pagato per il biglietto di accesso, ma ad un voucher di pari importo da utilizzare entro 18 mesi. Il riconoscimento del voucher è subordinato alla presentazione di istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’Art-bonus

La legge numero 2016 del 29 luglio 2014, al comma 1, istituiva il cosiddetto Art-bonus, vale a dire un credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate in denaro a favore di “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Il credito spetta sia per le erogazioni effettuate da parte di:

  • Persone fisiche ed Enti non commerciali, nel limite del 15% del reddito imponibile.
  • Soggetti titolari di reddito di impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Per quanto riguarda la fruizione del credito, l’Agenzia ha poi chiarito che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo e che pertanto, nel caso di riconoscimento nella dichiarazione dei redditi, si estenderà per 3 periodi di imposta consecutivi (circolare 19/E dell’8 luglio 2020). Il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili e documentato dalla ricevuta di bonifico o dall’estratto conto della carta di credito. Qualora la documentazione relativa al pagamento non riporti i dati del soggetto beneficiario o il carattere di liberalità del pagamento, allora è necessario integrare con una ricevuta rilasciata dal beneficiario della donazione recante tali elementi.

 

Approfondimenti

Legge n. 106 del 29 luglio 2014 Vai al testo (Gazzetta Ufficiale)
Decreto Rilancio Vai al testo
Servizio 730 Vai alla pagina
Servizi online Vai alla pagina

 

A cura dell'Ufficio Comunicazione di AcliMilano Servizi Fiscali