La Riforma dello Sport introdotta dal D.Lgs 36/2021, ha definito la figura del Lavoratore Sportivo.

 Le figure che rientrano in questa categoria sono:

 l’atleta

 l’allenatore

 l’istruttore

 il direttore tecnico

 il direttore sportivo

 il preparatore atletico

 il direttore di gara

 altri tesserati che svolgono una mansione inclusa nell’elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

 

Per queste attività la Riforma dello Sport ha previsto diverse tipologie di collaborazione,
tra cui Co.Co.Co. e Partita Iva, prevedendo per entrambe delle agevolazioni,
come già anticipato nella precedente news Riforma Dello Sport: Cosa Cambia Per Il Lavoratore Sportivo?

 

La tassazione del Lavoratore Sportivo prevede un diverso trattamento per le seguenti fasce di compensi:

 Fino a 5.000,00 euro di compensi: totalmente esente da imposte e INPS Gestione Separata

 Da 5.000,00 a 15.000,00 euro di compensi: assoggettato esclusivamente ad INPS Gestione Separata

 Oltre 15.000,00 euro di compensi: assoggettato sia ad INPS Gestione Separata che ad imposta, applicata alla sola parte che eccede la soglia di esenzione.

 

È prevista un’agevolazione anche per la parte previdenziale:

Fino al 31/12/2027, i contributi INPS Gestione Separata saranno calcolati applicando le normali aliquote sul 50% dell’imponibile contributivo.

 

 Quali requisiti sono da rispettare?

Per applicare le agevolazioni contrattuali e fiscali previste dalla Riforma, il lavoratore sportivo dovrà:

 rientrare nell’elenco delle figure che la Riforma definisce Lavoratori Sportivi (art.7)

 essere tesserato presso una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), per il tramite di una ASD/SSD

 prestare attività per soggetti (ASD o SSD) iscritti al RAS (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), Federazioni Sportive o altri soggetti tesserati.

 

 Restano esclusi:

 i lavoratori in ambito sportivo che non rientrano nell’elenco delle figure definite Lavoratori Sportivi (art.7), compresi coloro che svolgono attività amministrativa o di segreteria o altre mansioni non individuate dalle FSN (custodi, magazzinieri, addetti alle pulizie, ecc.)

 i professionisti che collaborano con le ASD/SSD fornendo prestazioni rientranti nell’attività regolamentata da un albo professionale (medico, psicologo, ecc.)

 

In questi casi, si applicano le regole del regime fiscale di appartenenza.