La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 03 Luglio 2023, ha portato sostanziali modifiche alla normativa che regola il lavoro sportivo.

Le nuove regole interessano tutti coloro i quali esercitano a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al RAS un’attività sportiva a fronte di un corrispettivo.

 

Le attività sportive riconosciute sono:

 Atleta

 Allenatore

 Istruttore

 Direttore Tecnico

 Direttore Sportivo

 Preparatore Atletico

 Direttore di Gara

 Altri tesserati che svolgono una mansione inclusa nell’elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

 

 È importante evidenziare che, al di fuori di queste figure professionali la nuova normativa non può essere applicata.

 

Il lavoratore sportivo potrà scegliere tra 2 forme di collaborazione:

 

 Lavoratore con contratto di Co.co.co sportivo (reddito assimilato a lavoro dipendente)

Il nuovo contratto di Co.co.co sportivo prevede un diverso trattamento per le seguenti fasce di reddito:

 Fino a 5.000,00 euro di reddito – totalmente esente da IRPEF e INPS

 Da 5.000,00 a 15.000,00 euro di reddito – assoggettato esclusivamente ad INPS

 Oltre 15.000,00 euro di reddito – assoggettato sia ad INPS che ad IRPEF, con le relative aliquote applicate alla sola parte che eccede la soglia di esenzione.

Spetterà al lavoratore l’onere di autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Il rapporto di lavoro con contratto di Co.co.co non potrà superare le 24 ore settimanali, esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.

 

 Lavoratore autonomo con Partita IVA

I regimi contabili potrebbero essere forfettario o ordinario in contabilità semplificata.

L’accesso ad uno o all’altro regime è subordinato al verificarsi di determinate condizioni e al possesso di requisiti diversi.

Gli adempimenti per il professionista, così come le imposte, variano a seconda del regime fiscale scelto.

 

 

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