TFR: va inserito nella Dichiarazione dei Redditi?

TFR_detraibile_730

Il TFR o Trattamento di Fine Rapporto, è una somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.

Come viene tassato il TFR?
Il TFR è soggetto a tassazione alla fonte, quindi il lavoratore lo riceve già al netto delle imposte.
Prima dell’erogazione, infatti, l’azienda calcola e trattiene un’imposta sostitutiva a titolo di acconto, la cui percentuale può variare a seconda che si sia scelto di lasciare il TFR in azienda oppure in un fondo pensione.
 

Cosa devo fare se ho ricevuto il TFR come dipendente di azienda?
Ciò che ricevi come ex dipendente è la liquidazione, già al netto dell’imposta sostitutiva versata a titolo di acconto
Non devi dichiarare il TFR nel Modello 730 o nel Modello Redditi, in quanto non è assoggettabile a imposta IRPEF.

Cosa devo fare se sono un lavoratore domestico?
I lavoratori domestici costituiscono un’eccezione rispetto a quanto detto in precedenza: il TFR percepito da colf, badanti, baby sitter e altri dipendenti di persone fisiche viene infatti corrisposto al lordo, senza subire la tassazione alla fonte.
In questi casi, la tassazione va calcolata direttamente in sede di Dichiarazione dei Redditi.
Il CCNL di categoria prevede inoltre che i datori di lavoro possano anticipare, su richiesta del lavoratore e non più di una volta all’anno, fino al 70% del TFR maturato. Anche tali anticipi devono essere dichiarati e sottoposti a tassazione.

Perché ho ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate per il TFR percepito anni fà?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulla tassazione applicata ai trattamenti di fine rapporto (TFR) erogati.
Nel caso in cui i calcoli effettuati dall’azienda non coincidano con quelli dell’Agenzia, quest’ultima richiede direttamente al contribuente il conguaglio delle imposte dovute.

Tali comunicazioni non sono segnalazioni di errori da parte del contribuente.
Non prevedono sanzioni né interessi, ma indicano semplicemente la differenza d'imposta sostitutiva da versare a conguaglio di quanto versato a titolo di acconto al momento dell'erogazione del TFR.