E’ passato quasi in sordina, ma a novembre ci sarà un nuovo Bonus.
Dopo quello approvato con il “Decreto Aiuti” (Dl 50/2022), che prevedeva un’indennità di 200 euro, è in arrivo il bis: un bonus di 150 euro nella mensilità di novembre.
La prima vera differenza con il precedente è la soglia di reddito, che passa da 35.000 euro a 20.000 euro, con riferimento sempre all’anno 2021. Ricordiamo che dal calcolo del reddito resta esclusa l’abitazione principale (oltre che gli arretrati sottoposti a tassazione separata (ossia gli arretrati per prestazioni da lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, ma percepiti nel 2021).
A chi spetterà e con quali modalità di erogazione?
Le modalità di erogazione restano pressoché invariate, così come i soggetti beneficiari.
Lavoratori Dipendenti | L’attribuzione avverrà in via automatica, direttamente dal datore di lavoro, assieme alla mensilità di novembre. Il bonus sarà riconosciuto solo una volta, anche in caso di più datori di lavoro e previa autodichiarazione del lavoratore di non percepire altri redditi indicati nell’art.19 del decreto (trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza) |
Pensionati |
L’INPS riconoscerà il bonus in via automatica a tutti coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e residenti in Italia. Sono comprese le pensioni o assegni sociali, invalidità civili, ciechi e sordomuti, il trattamento di accompagnamento alla pensione. Il bonus sarà riconosciuto solo una volta, nella mensilità di novembre dall’INPS o altro ente pensionistico. |
Altre categorie di soggetti |
L’INPS corrisponderà il bonus anche:
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Dovranno invece farne richiesta:
- Coloro che hanno in essere al 18/05/2022 (data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”) un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, iscritti alla gestione separata INPS e non titolari di trattamenti pensionistici
- I lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittente, che hanno svolto attività per almeno 50 giornate nel 2021
- I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021
- I lavoratori autonomi privi di partita iva iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile
- Gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (18 maggio 2022), alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro
- I nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessun componente percepisca tale indennità una tantum prevista dagli articoli 18 e 19 dell’Aiuti Ter
- I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS o alle casse di previdenza private
- I lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10. Commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e Sostegni Bis (art. 42, Dl 73/2021), connesse all’emergenza Covid. Per i collaboratori sportivi che rientrano in tali benefici, individuati dal “decreto Aiuti” (art.32, comma 12, DL 50/2022), provvederà all’erogazione Sport e Salute Spa
Le modalità di erogazione del bonus da parte di INPS e dell’ente Sport e Salute Spa saranno rese note entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
A cura della Redazione di AcliMilano Servizi Fiscali